Multilateral Trading Facility

Multilateral Trading Facility

MTF Definizione

Per multilateral trading facility (MTF – sistemi multilaterali di negoziazione) si intendono tutti quelle forme di negoziazione “moderne” che avvengono al di fuori delle borse valori tradizionali.

Questa definizione è stata introdotta dall’articolo 15 della direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE, più conosciuta come MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Una normativa analoga esiste anche negli Stati Uniti e prende il nome di ATF (alternative trading system).

 

15) “sistema multilaterale di negoziazione”: sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro – al suo interno ed in base a regole non discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II;

A differenza dei circuiti tradizionali di trading, negli MTF la negoziazione avviene ormai unicamente tramite delle piattaforme telematiche (come ad esempio la Meta Trader 5 o 5). La legge prevede altresì che per i soggetti europei le imprese che forniscono questi servizi debbano essere autorizzate dagli organi di vigilanza.

Regole di un sistema Multilateral Trading Facility

La MIFID stabilisce una serie di obblighi per il funzionamento di un sistema multilaterale di negoziazione:

  • Trasparenza pre-trade, che significa che l’operatore si impegna a fornire quotazioni allineati ai feed di mercato. Ad esempio in caso di un CFD su un’azione i prezzi forniti al cliente (al netto dello spread) devono essere aggiornati ad ogni aggiornamento del prezzo del sottostante
  • Trasparenza post-trade, che significa che qualsiasi operazione effettuata sulla piattaforma deve essere pubblicata in tempo reale
  • Trasparenza generale, che sta ad indicare che i prezzi e le eventuali commissioni devono essere pubblici ed accessibili in ogni momento ed inoltre vanno applicati coerentemente a tutti i clienti al di là di ogni distinzione.

Per inquadrare il nostro argomento all’interno della nuova direttiva Mifid 2 entrata in vigore con l’inizio dell’anno 2019, risulta esaustivo riassumere brevemente i pilastri di questa direttiva che va incidere sull’operatività di tutti gli intermediari finanziari che offrono i propri servizi ad un pubblico europeo.

Profilazione dei clienti

La direttiva Mifid 2 prevede di indirizzare le vendite di prodotti finanziari in base al tipo di cliente finale. Vale a dire che ogni prodotto finanziario debba essere presentato solo ad un determinato target di clientela che lo possa capire, valutare ed essere consono al grado di rischio dell’utente finale nella sua valutazione complessiva; ne deriva quindi che il canale distributivo debba tenere conto di quanto voluto dalla direttiva.

Preparazione del personale

Gli intermediari finanziari devono dotarsi di personale preparato e sempre aggiornato su quanto espresso da questa direttiva e su quelle precedenti e su tutte le norme scaturite. Il controllo costante degli organi di vigilanza e dei regolatori avviene anche direttamente sui dipendenti degli intermediari non solo in capo al management.

Incentivi

Un punto nevralgico della Mifid 2 risiede nel fatto che nessuno operatore / dipendente dell’intermediario finanziario possa ricevere degli incentivi sulla presentazione / collocamento di prodotti finanziari che possano non configurarsi appropriati nei confronti del cliente finale, una volta fatta la sua analisi di competenza sullo strumento e valutato il suo livello di rischio in funzione del suo patrimonio.

Adeguatezza

La MiFID II diminuisce il portafoglio dei prodotti per i quali è possibile offrire un servizio “execution only” (cioè di sola esecuzione degli ordini, senza considerare l’adeguatezza dell’operazione). Rispetto alla normativa precedente sono molti di più i prodotti sotto controllo e le norme di violazione sono sempre più severe.

Implementazione e Rafforzamento delle autorità

I regolatori nazionali e sovranazionali come le Autorità di Vigilanza, (come Esma ed Eba) possono proibire o limitare la vendita e il collocamento di determinati strumenti finanziari che possano indurre a rischi eccessivi gli investitori oppure la stabilità del sistema finanziario.

Financial Advisor

Gli intermediari finanziari e le imprese di investimento sono obbligati a comunicare al loro cliente se l’offerta di consulenza è data da soggetti indipendenti oppure no.

Comunicazione

La società che fa da consulente / financial advisor o gestisce il portafoglio oltre ad esporre tutte le informazioni corrette ed in modo chiaro, dovrà anche raccogliere i dati e le informazioni del cliente; in modo tale che debba essere chiaro che il cliente conosca il prodotto. Il cliente deve essere consapevole dell’eventuale rischio e si deve capire quanto è disposto a rischiare ed a sopportare una eventuale perdita.

Qualora il singolo prodotto fosse parte di un ulteriore strumento, è necessario che il cliente sia a conoscenza dei rischi non solo sul singolo prodotto ma anche sull’intero pacchetto. Le Società d’investimento sono obbligate a spiegare al cliente i motivi dell’investimento ed anche il motivo per cui queste scelte sarebbero coerenti ed appropriate stando alle richieste del cliente investitore.

Spese e doveri

Con la nuova direttiva sono aumentate le richieste di trasparenza. I costi e le spese devono essere esplicitati in maniera chiara al cliente / investitore (prezzo della consulenza incluso) in modo aggregato: tutto questo deve essere fatto in maniera analitica e semplice, in modo tale che si capisca sempre quale sia stato l’impatto del costo della consulenza anche sul risultato dell’investimento.